Art. 12.

      1. Il Governo trasmette, per il parere, lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro due mesi dalla ricezione dello schema, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge. Il Governo, nel mese successivo, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, lo schema alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro un mese.
      2. Le disposizioni del decreto legislativo hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.